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Linea 1: Linea 1:
 ====== Statuto della Sodalitas Leibnitiana ====== ====== Statuto della Sodalitas Leibnitiana ======
  
-{{:​sodalitas:​statuto.distr.pdf|Testo in formato PDF}}+{{:​sodalitas:​statuto_sl_2023.pdf|Testo in formato PDF}} |  
 +{{:​sodalitas:​statuto.distr.pdf|Statuto 2009-2023}}
  
  
 ===== Testo dello Statuto ===== ===== Testo dello Statuto =====
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 ==== Art. 1 – Denominazione ==== ==== Art. 1 – Denominazione ====
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 1. Con la denominazione "​Sodalitas Leibnitiana"​ è [[sodalitas:​costituzione|costituita]] in Roma un’associazione senza fini di lucro. 1. Con la denominazione "​Sodalitas Leibnitiana"​ è [[sodalitas:​costituzione|costituita]] in Roma un’associazione senza fini di lucro.
Linea 18: Linea 16:
  
 4. L’associazione ha durata indeterminata. 4. L’associazione ha durata indeterminata.
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 ==== Art. 2 – Finalità ==== ==== Art. 2 – Finalità ====
  
- +1. L’associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità culturali e di ricerca. Scopo dell’associazione è promuovere il progresso degli studi di argomento leibniziano e, in quanto vi si collegano, gli studi della storia del pensiero filosofico e scientifico del Rinascimento e dell’età moderna (o della cosiddetta prima modernità).
-1. L’associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità culturali e di ricerca. Scopo dell’associazione è promuovere il progresso degli studi di argomento leibniziano e, in quanto vi si collegano, gli studi della storia del pensiero filosofico e scientifico del Rinascimento e dell’età moderna (o della cosiddetta prima modernità). ​+
  
 2. L’associazione si propone di: 2. L’associazione si propone di:
-  *  associare, a livello nazionale ed internazionale,​ studiosi leibniziani di lingua italiana; ​ 
-  *  promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nel campo degli studi leibniziani,​ specialmente di lingua italiana; ​ 
-  *  promuovere la collaborazione internazionale tra le associazioni di studi leibniziani;​ 
-  *  promuovere la partecipazione dei ricercatori italiani alle iniziative italiane e internazionali in questo campo. 
  
-3Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale: ​+  * associare, a livello nazionale ed internazionale,​ studiose e studiosi leibniziani di lingua italiana; 
 +  * promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nel campo degli studi leibniziani,​ specialmente di lingua italiana;​  
 +  * promuovere la collaborazione internazionale tra le associazioni di studi leibniziani;​ 
 +  * promuovere la partecipazione italiana alle iniziative nazionali e internazionali in questo campo.
  
-  *  la promozione e organizzazione di congressi e convegni; ​ 
-  *  l’organizzazione di ricerche, seminari e corsi di studio; ​ 
-  *  la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, informatici o cartacei; 
-  *  l’organizzazione di siti web e altri strumenti elettronici di comunicazione e collaborazione tra studiosi nel campo d’interessi dell’associazione;​ 
-  *  l’organizzazione di propri seminari annuali su temi indicati dall’assemblea dei soci.  
  
-4. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni od organizzazioni,​ pubbliche e private, aventi finalità analoghe o complementari.+3Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale:
  
 +  * la promozione e organizzazione di congressi e convegni;
 +  * l’organizzazione di ricerche, seminari e corsi di studio;
 +  * la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, informatici o cartacei;
 +  * l’organizzazione di siti web e altri strumenti elettronici di comunicazione e collaborazione nel campo d’interessi dell’associazione;​
 +  * l’organizzazione di propri seminari annuali su temi indicati dall’assemblea sociale.
  
  
-==== Art3 – Soci ====+4. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni od organizzazioni,​ pubbliche e private, aventi finalità analoghe o complementari.
  
 +==== Art. 3 – Socie e soci ====
  
-1. Possono far parte dell’associazione persone fisiche che si riconoscono nelle finalità dell’associazione e che a titolo ​di studiosi ​o di cultori siano interessate agli studi leibniziani,​ o che comunque intendano apportare il loro contributo all’associazione. Per essere ammessi ​a far parte dell’associazione è necessario essere presentati ​da due soci e sottoporre ​la domanda di iscrizione al consiglio direttivo, che delibera in merito. ​+1. Possono far parte dell’associazione persone fisiche che si riconoscono nelle finalità dell’associazione e che a titolo ​professionale ​o di interesse personale coltivino gli studi leibniziani,​ o che comunque intendano apportare il loro contributo all’associazione. Per essere ammessi ​all’associazione è necessaria la presentazione ​da parte di due persone socie; ​la domanda di iscrizione ​è poi sottoposta ​al consiglio direttivo, che delibera in merito.
  
-2. I soci versano la quota d’iscrizione per il primo anno e, per gli anni successivi, la quota associativa annuale, stabilite dall’assemblea. Il socio che non abbia versato la quota annuale ​è escluso ​dal voto. Il socio che non la versi per tre anni consecutivi decade dalla qualità di socio+2. Al momento dell’ammissione è richiesto il versamento della quota d’iscrizione per il primo anno e, per gli anni successivi, la quota associativa annuale, stabilite dall’assemblea. Il mancato versamento della quota annuale ​determina l’esclusione ​dal voto.
  
-3. I soci si distinguono in quattro categorie:  +Il mancato versamento della quota per tre anni consecutivi determina la decadenza dalla associazione.
-  *  soci ordinari;  +
-  *  soci fondatori;  +
-  *  soci onorari; +
-  *  soci sostenitori.+
  
-4Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione e coloro che abbiano partecipato ​in qualità di soci alla prima assemblea dell’associazione.+3Socie e soci si distinguono ​in quattro categorie:
  
-5. Sono soci onorari le persone ​fisiche di cui l’associazione riconosca, con le medesime modalità previste per ladesione, la particolare rilevanza del concorso e dei servizi portati ​alla realizzazione e allo sviluppo dei fini e degli atti dell’associazione. La loro iscrizione è gratuita; essi non possono ricoprire cariche sociali.+  * persone socie ordinarie;​ 
 +  * persone socie fondatrici;​ 
 +  * persone socie onorarie; 
 +  * persone socie sostenitrici. 
 +   
 +4. Sono persone ​socie fondatrici sia coloro che hanno firmato ​l’atto costitutivo dellassociazione sia coloro che hanno partecipato ​alla prima assemblea ​dell’associazione.
  
-6. Sono sostenitori i soci che versino una quota annuale pari o superiore a un multiplo ​di quella ordinariain misura stabilita dallassemblea. +5. Sono persone socie onorarie coloro ​di cui l’associazione riconoscacon le medesime modalità previste per ladesione, la particolare rilevanza del concorso e dei servizi portati alla realizzazione e allo sviluppo dei fini e degli atti dell’associazione. La loro iscrizione è gratuita ​non possono ricoprire cariche sociali.
- +
-7. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività ​dell’associazione e a partecipare all’assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del presente statuto.+
  
 +6. Sono sostenitrici le persone socie che versino una quota annuale pari o superiore a un multiplo di quella ordinaria, in misura stabilita dall’assemblea.
  
 +7. Socie e soci hanno diritto all’informazione sulle attività dell’associazione e di partecipare all’assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del presente statuto.
  
 ==== Art. 4 – Organi ==== ==== Art. 4 – Organi ====
  
 +1. Sono organi dell’associazione:​
  
-1. Sono organi dell’associazione:​  +  ​* l’assemblea ​sociale
-  ​ l’assemblea ​dei soci+  * la/il presidente;​ 
-  *  il presidente;​ +  * il consiglio direttivo
-  *  il consiglio direttivo. +  * la/il tesoriera/e
- +   
-2. Le cariche dell’associazione sono elettive e gratuite. ​ +2. Le cariche dell’associazione sono elettive e gratuite.
- +
- +
- +
-==== Art. 5 – L’assemblea ====+
  
 +==== Art. 5 – Assemblea sociale ====
  
 1. L’assemblea è costituita da: 1. L’assemblea è costituita da:
  
-  *  i soci fondatorisostenitori ​ordinari ​in regola col pagamento ​delle quote+  * le persone socie fondatricisostenitrici ​ordinarie ​in regola col pagamento ​della quota di iscrizione e, successivamente,​ della quota annuale di associazione
-  *  i soci onorari.+  * le persone socie onorarie.
  
-2. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal presidente, con l’ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo, mediante avviso inviato ​ai soci almeno venti giorni prima dell’adunanza,​ senza formalità e anche per posta elettronica.+2. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata ​dalla/dal presidente, con l’ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo, mediante avviso inviato ​alle persone socie almeno venti giorni prima dell’adunanza,​ senza formalità e anche per posta elettronica.
  
-3. L’assemblea:+3. L’assemblea ​può riunirsi in presenza, a distanza mediante mezzi di telecomunicazione,​ o in modalità ibrida tra le due. La partecipazione a distanza è assicurata mediante piattaforme telematiche che consentano la comunicazione audio-video e il voto in via elettronica,​ stabilite nella convocazione della riunione. Nel caso di riunioni in modalità ibrida è assicurata la parità tra partecipanti in presenza e a distanza, anche integrando ulteriori piattaforme. La partecipazione al voto in via elettronica attesta sufficientemente la partecipazione alla riunione.
  
-  *  discute le linee generali e di ricerca dellattività dell’associazione;​ +4. Lassemblea:
-  *  approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del consiglio direttivo;​ +
-  *  elegge il presidente e il consiglio direttivo;​ +
-  *  delibera le modificazioni dello statuto; +
-  *  delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno; +
-  *  stabilisce annualmente la quota d’iscrizione e la quota associativa per le diverse categorie di soci, su proposta del consiglio direttivo.+
  
-4. Lassemblea nomina, se lo ritiene opportuno, un collegio dei revisori che provveda al controllo della gestione contabile ed esprima ​il suo parere sul bilancio ​e sul rendicontocomunicandolo ​all’assemblea.+  * discute le linee generali e di ricerca dellattività dell’associazione;​ 
 +  * approva ​il bilancio, ​il rendiconto e le relazioni del consiglio direttivo;​ 
 +  * elegge presidente e consiglio direttivo;​ 
 +  * delibera le modifiche dello statuto; 
 +  * delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno; 
 +  * stabilisce annualmente la quota d’iscrizione e la quota associativa annuale per le diverse categorie di persone socie, su proposta del consiglio direttivo.
  
-5. Se non diversamente stabilito le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice ​scrutinio palese+5. L’assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, un collegio delle revisore ​dei revisori dei conti, che provveda al controllo della gestione contabile ed esprima il suo parere sul bilancio e sul rendiconto, comunicandolo all’assemblea.
  
-6. È ammesso il voto per delega. Ogni socio non può portare più di tre deleghe.+6. Se non diversamente stabilito le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e scrutinio palese.
  
-7. È ammesso il voto per corrispondenza,​ su decisione del consiglio direttivoIn tal caso a ciascun socio è inviata, unitamente all’ordine del giorno, una precisa relazione degli argomenti insieme con i quesiti relativi; nel computo dei voti si terrà conto delle dichiarazioni ​di voto espresse per corrispondenza su ciascun argomento+7. È ammesso il voto per delegaOgni persona socia non può portare più di tre deleghe.
  
-8. L’assemblea si riunisce in via straordinaria quando l’interesse dell’associazione lo esige, su iniziativa ​del consiglio direttivo ​o su domanda scritta ​di almeno un terzo dei soci+8. È ammesso il voto per corrispondenza,​ anche elettronica, su decisione ​del consiglio direttivo. In tal caso a ciascuna persona socia avente diritto ​di partecipazione all’assemblea è inviata, unitamente all’ordine del giorno, una precisa relazione degli argomenti insieme con i quesiti relativi; nel computo ​dei voti si terrà conto delle dichiarazioni di voto espresse per corrispondenza su ciascun argomento.
  
 +9. L’assemblea si riunisce in via straordinaria quando l’interesse dell’associazione lo esige, su iniziativa del consiglio direttivo o su domanda scritta di almeno un terzo delle persone socie.
  
  
-==== Art. 6 – Il presidente ​====+==== Art. 6 – Presidente ​====
  
 +1. L’assemblea elegge con maggioranza semplice la/il presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile,​ se consecutivamente,​ una sola volta.
  
-1Il presidente ​è eletto dall’assemblea con maggioranza semplice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile,​ se consecutivamente,​ una sola volta.+2La/il presidente:
  
-2Il presidente:+  * ha la rappresentanza legale dell’associazione e ne coordina l’attività;​  
 +  * convoca il consiglio direttivo e l’assemblea sociale e ne assume la presidenza durante le riunioni;​  
 +  * redige la relazione annuale sull’attività dell’associazione.
  
-  *  ha la rappresentanza legale dell’associazione e ne coordina ​l’attività;  +3. Il/la presidente nomina annualmente all’interno del consiglio direttivo una/un vice-presidente cui spetta, in caso di sua assenza, ​la rappresentanza legale dell’associazionela cui firma attesta di per sè l’assenza o l’impedimento della/del presidente.
-  *  convoca il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci e ne assume la presidenza durante le riunioni;  +
-  *  redige la relazione annuale sull’attività dell’associazione.+
  
-3. Il presidente nomina annualmente tra i membri del consiglio direttivo ​un vice-presidente ​cui spettain caso di sua assenza, la rappresentanza ​legale ​dell’associazione; la firma del vice-presidente attesta ​di per sè l’assenza o l’impedimento del presidente.+4. Il consiglio direttivo ​può anche proporre all’assemblea l’elezione di una persona socia a presidente ​onoraria/ocon funzioni ​di rappresentanza dell’associazione. La sua partecipazione alle riunioni ​del consiglio direttivo è senza diritto ​di voto.
  
-4. Il consiglio direttivo può anche proporre all’assemblea l’elezione di un socio a presidente onorario, con funzioni di rappresentanza dell’associazione. Il presidente onorario partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.+==== Art7 – Consiglio Direttivo ====
  
 +1. Il consiglio direttivo dell’associazione è composto dal/la presidente e da quattro o sei consigliere e consiglieri eletti dall’assemblea per un triennio tra le persone socie di ogni categoria, iscritte da almeno un anno. Il mandato è ripetibile, se consecutivamente,​ una sola volta. Nel caso vengano a mancare, per dimissioni o per altra ragione, un numero qualsiasi di consigliere o consiglieri,​ subentrano nell’ordine le prime persone socie non elette, in mancanza delle quali il consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione tra le persone socie, per il completamento del mandato elettivo.
  
 +2. Al consiglio direttivo compete la gestione dell’associazione e la realizzazione dei suoi scopi secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea. ​
  
-==== Art. 7 – Consiglio direttivo ====+Il consiglio:
  
 +  * compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione per il funzionamento dell’associazione;​
 +  * predispone il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone quindi all’approvazione dell’assemblea;​
 +  * delibera in merito all’ammissione alla associazione e alla decadenza delle persone socie.
  
-1. Il consiglio ​direttivo dell’associazione è composto dal presidente e da quattro o sei consiglieri eletti dall’assemblea per un triennio tra i soci fondatori e tra i soci ordinari e sostenitori iscritti da almeno un anno. Il mandato di consigliere è ripetibile, se consecutivamente,​ una sola volta. Nel caso vengano a mancare, per dimissioni o per altra ragione, uno o più consiglieri eletti dall’assemblea,​ subentrano nell’ordine i primi dei non eletti, in mancanza dei quali il consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione tra i soci, per il completamento del mandato elettivo. +3. Il consiglio direttivo può svolgere le proprie riunioni in forma telematica, anche dotandosi di un apposito regolamento.
- +
-2. Al consiglio direttivo compete la gestione dell’associazione e la realizzazione dei suoi scopi secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea. Il consiglio:  +
- +
-  *  compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione per il funzionamento dell’associazione;​ +
-  *  predispone il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone quindi all’approvazione dell’assemblea;​ +
-  *  delibera in merito all’ammissione e alla decadenza dei soci. +
- +
-3. Il con siglio ​direttivo può svolgere le proprie riunioni in forma telematica, anche dotandosi di un apposito regolamento+
- +
-4. Il consiglio direttivo può nominare al proprio interno un segretario e un tesoriere; può attribuire incarichi specifici a soci che rispondono in merito al consiglio stesso.+
  
 +4. Il consiglio direttivo può nominare al proprio interno una/un segretaria/​o;​ può attribuire incarichi specifici a persone socie che rispondono in merito al consiglio stesso.
  
 +5. Al consiglio direttivo spetta di nominare la/il tesoriere/​a,​ che può partecipare,​ su invito del/la presidente, alle riunioni del consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.
  
 ==== Art. 8 – Cessazione ==== ==== Art. 8 – Cessazione ====
  
 +1. La qualità di persona socia ordinaria, onoraria, sostenitrice,​ si perde per dimissioni, decadenza od esclusione.
  
-1. La qualità di socio ordinario, onorario, sostenitore,​ si perde per dimissioni, decadenza od esclusione. +2. La qualità di persona socia fondatrice ​permane in quanto titolo d’onore, pur cessando in caso di dimissioni, decadenza o esclusione ogni suo diritto.
- +
-2. La qualità di socio fondatore ​permane in quanto titolo d’onore, pur cessando in caso di dimissioni, decadenza o esclusione ogni diritto ​dell’associato.+
  
 3. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione. 3. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.
Linea 155: Linea 147:
 4. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti, ovvero per morosità. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo. 4. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti, ovvero per morosità. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.
  
-5. L’esclusione è deliberata dall’assemblea ​dei soci, a maggioranza assoluta ​dei partecipanti, nei casi di comportamento contrario alle finalità e scopi dell’associazione o di grave danno morale o materiale arrecato all’associazione. La delibera di esclusione non è appellabile. ​ +5. L’esclusione è deliberata dall’assemblea ​sociale, a maggioranza assoluta, nei casi di comportamento contrario alle finalità e scopi dell’associazione o di grave danno morale o materiale arrecato all’associazione. La delibera di esclusione non è appellabile.
- +
-6. I soci che cessano di far parte dell’associazione perdono ogni diritto sul patrimonio sociale. +
  
 +6. La cessazione comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.
  
 ==== Art. 9 – Patrimonio ed entrate ==== ==== Art. 9 – Patrimonio ed entrate ====
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 1. Le entrate dell’associazione derivano: 1. Le entrate dell’associazione derivano:
  
-  *  dalla quota associativa di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea e valida per il primo anno; +  * dalla quota associativa di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea e valida per il primo anno; 
-  *  dalle quote associative ordinarie da stabilirsi annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo;​ +  * dalle quote associative ordinarie da stabilirsi annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo;​ 
-  *  dalle quote annuali dei soci  +  * da eventuali quote straordinarie,​ deliberate dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;​ 
-  *  ​da eventuali quote straordinarie,​ deliberate ​ dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;​ +  * da versamenti volontari ​delle persone socie
-  *  da versamenti volontari ​degli associati+  * da contributi di pubbliche amministrazioni,​ enti locali, istituti di credito e da enti in genere; 
-  *  da contributi di pubbliche amministrazioni,​ enti locali, istituti di credito e da enti in genere; +  * da sovvenzioni,​ donazioni o lasciti di terzi o di persone socie
-  *  da sovvenzioni,​ donazioni o lasciti di terzi o di associati+  * da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.
-  *  da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.+
  
-2. Le quote associative sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione ​da parte dei nuovi sociIl socio dimissionario ​che per qualsiasi causa cessa di far parte dell’associazione ​è tenuto ​al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso. ​+2. Le quote associative sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione ​all’associazioneIn caso di dimissione ​di cessazione ​per qualsiasi causa si è tenuti ​al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso.
  
 3. È fatto divieto di distribuire,​ anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’associazione,​ salvo diversi obblighi di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 3. È fatto divieto di distribuire,​ anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’associazione,​ salvo diversi obblighi di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Linea 181: Linea 169:
 4. Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 4. Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
  
 +==== Art. 10 – Modificazioni dello Statuto ====
  
 +Per le modifiche statutarie, ivi compreso la delibera concernente lo scioglimento dell’Associazione,​ occorre il voto favorevole, espresso di persona o per delega o per corrispondenza della maggioranza delle persone socie aventi diritto a partecipare all’assemblea.
  
-==== Art. 10 – Modificazioni dello statuto ==== +==== Art. 11 – Devoluzione del patrimonio ​ ====
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-Per le modifiche statutarie, ivi compreso la delibera concernente lo scioglimento dell’Associazione,​ occorre il voto favorevole, espresso di persona o per delega o per corrispondenza,​ della maggioranza dei soci. +
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-==== Art. 11 – Devoluzione del patrimonio ==== +
  
 In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione,​ il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità individuate con deliberazione dell’assemblea,​ salva diversa destinazione o procedura imposta dalla legge. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione,​ il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità individuate con deliberazione dell’assemblea,​ salva diversa destinazione o procedura imposta dalla legge.
  
- +==== Art. 12 – Rinvio ​ ====
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-==== Art. 12 – Rinvio ==== +
  
 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni private, in quanto applicabili,​ e le norme di attuazione dei regolamenti interni dell’associazione. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni private, in quanto applicabili,​ e le norme di attuazione dei regolamenti interni dell’associazione.
  
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