Statuto della Sodalitas Leibnitiana

Testo dello Statuto

Art. 1 – Denominazione

1. Con la denominazione “Sodalitas Leibnitiana” è costituita in Roma un’associazione senza fini di lucro.

2. L’associazione ha sede legale in Torino, via S. Ottavio 20.

3. Con delibera del consiglio direttivo dell’associazione possono essere istituite diverse sedi operative.

4. L’associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità culturali e di ricerca. Scopo dell’associazione è promuovere il progresso degli studi di argomento leibniziano e, in quanto vi si collegano, gli studi della storia del pensiero filosofico e scientifico del Rinascimento e dell’età moderna (o della cosiddetta prima modernità).

2. L’associazione si propone di:

  • associare, a livello nazionale ed internazionale, studiosi leibniziani di lingua italiana;
  • promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nel campo degli studi leibniziani, specialmente di lingua italiana;
  • promuovere la collaborazione internazionale tra le associazioni di studi leibniziani;
  • promuovere la partecipazione dei ricercatori italiani alle iniziative italiane e internazionali in questo campo.

3. Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale:

  • la promozione e organizzazione di congressi e convegni;
  • l’organizzazione di ricerche, seminari e corsi di studio;
  • la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, informatici o cartacei;
  • l’organizzazione di siti web e altri strumenti elettronici di comunicazione e collaborazione tra studiosi nel campo d’interessi dell’associazione;
  • l’organizzazione di propri seminari annuali su temi indicati dall’assemblea dei soci.

4. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni od organizzazioni, pubbliche e private, aventi finalità analoghe o complementari.

Art. 3 – Soci

1. Possono far parte dell’associazione persone fisiche che si riconoscono nelle finalità dell’associazione e che a titolo di studiosi o di cultori siano interessate agli studi leibniziani, o che comunque intendano apportare il loro contributo all’associazione. Per essere ammessi a far parte dell’associazione è necessario essere presentati da due soci e sottoporre la domanda di iscrizione al consiglio direttivo, che delibera in merito.

2. I soci versano la quota d’iscrizione per il primo anno e, per gli anni successivi, la quota associativa annuale, stabilite dall’assemblea. Il socio che non abbia versato la quota annuale è escluso dal voto. Il socio che non la versi per tre anni consecutivi decade dalla qualità di socio.

3. I soci si distinguono in quattro categorie:

  • soci ordinari;
  • soci fondatori;
  • soci onorari;
  • soci sostenitori.

4. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione e coloro che abbiano partecipato in qualità di soci alla prima assemblea dell’associazione.

5. Sono soci onorari le persone fisiche di cui l’associazione riconosca, con le medesime modalità previste per l’adesione, la particolare rilevanza del concorso e dei servizi portati alla realizzazione e allo sviluppo dei fini e degli atti dell’associazione. La loro iscrizione è gratuita; essi non possono ricoprire cariche sociali.

6. Sono sostenitori i soci che versino una quota annuale pari o superiore a un multiplo di quella ordinaria, in misura stabilita dall’assemblea.

7. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e a partecipare all’assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci;
  • il presidente;
  • il consiglio direttivo.

2. Le cariche dell’associazione sono elettive e gratuite.

Art. 5 – L’assemblea

1. L’assemblea è costituita da:

  • i soci fondatori, sostenitori e ordinari in regola col pagamento delle quote;
  • i soci onorari.

2. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal presidente, con l’ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo, mediante avviso inviato ai soci almeno venti giorni prima dell’adunanza, senza formalità e anche per posta elettronica.

3. L’assemblea:

  • discute le linee generali e di ricerca dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del consiglio direttivo;
  • elegge il presidente e il consiglio direttivo;
  • delibera le modificazioni dello statuto;
  • delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
  • stabilisce annualmente la quota d’iscrizione e la quota associativa per le diverse categorie di soci, su proposta del consiglio direttivo.

4. L’assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, un collegio dei revisori che provveda al controllo della gestione contabile ed esprima il suo parere sul bilancio e sul rendiconto, comunicandolo all’assemblea.

5. Se non diversamente stabilito le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e scrutinio palese.

6. È ammesso il voto per delega. Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

7. È ammesso il voto per corrispondenza, su decisione del consiglio direttivo. In tal caso a ciascun socio è inviata, unitamente all’ordine del giorno, una precisa relazione degli argomenti insieme con i quesiti relativi; nel computo dei voti si terrà conto delle dichiarazioni di voto espresse per corrispondenza su ciascun argomento.

8. L’assemblea si riunisce in via straordinaria quando l’interesse dell’associazione lo esige, su iniziativa del consiglio direttivo o su domanda scritta di almeno un terzo dei soci.

Art. 6 – Il presidente

1. Il presidente è eletto dall’assemblea con maggioranza semplice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, se consecutivamente, una sola volta.

2. Il presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell’associazione e ne coordina l’attività;
  • convoca il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci e ne assume la presidenza durante le riunioni;
  • redige la relazione annuale sull’attività dell’associazione.

3. Il presidente nomina annualmente tra i membri del consiglio direttivo un vice-presidente cui spetta, in caso di sua assenza, la rappresentanza legale dell’associazione; la firma del vice-presidente attesta di per sè l’assenza o l’impedimento del presidente.

4. Il consiglio direttivo può anche proporre all’assemblea l’elezione di un socio a presidente onorario, con funzioni di rappresentanza dell’associazione. Il presidente onorario partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 7 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo dell’associazione è composto dal presidente e da quattro o sei consiglieri eletti dall’assemblea per un triennio tra i soci fondatori e tra i soci ordinari e sostenitori iscritti da almeno un anno. Il mandato di consigliere è ripetibile, se consecutivamente, una sola volta. Nel caso vengano a mancare, per dimissioni o per altra ragione, uno o più consiglieri eletti dall’assemblea, subentrano nell’ordine i primi dei non eletti, in mancanza dei quali il consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione tra i soci, per il completamento del mandato elettivo.

2. Al consiglio direttivo compete la gestione dell’associazione e la realizzazione dei suoi scopi secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea. Il consiglio:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione per il funzionamento dell’associazione;
  • predispone il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone quindi all’approvazione dell’assemblea;
  • delibera in merito all’ammissione e alla decadenza dei soci.

3. Il con siglio direttivo può svolgere le proprie riunioni in forma telematica, anche dotandosi di un apposito regolamento.

4. Il consiglio direttivo può nominare al proprio interno un segretario e un tesoriere; può attribuire incarichi specifici a soci che rispondono in merito al consiglio stesso.

Art. 8 – Cessazione

1. La qualità di socio ordinario, onorario, sostenitore, si perde per dimissioni, decadenza od esclusione.

2. La qualità di socio fondatore permane in quanto titolo d’onore, pur cessando in caso di dimissioni, decadenza o esclusione ogni diritto dell’associato.

3. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.

4. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti, ovvero per morosità. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.

5. L’esclusione è deliberata dall’assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei partecipanti, nei casi di comportamento contrario alle finalità e scopi dell’associazione o di grave danno morale o materiale arrecato all’associazione. La delibera di esclusione non è appellabile.

6. I soci che cessano di far parte dell’associazione perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 – Patrimonio ed entrate

1. Le entrate dell’associazione derivano:

  • dalla quota associativa di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea e valida per il primo anno;
  • dalle quote associative ordinarie da stabilirsi annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo;
  • dalle quote annuali dei soci
  • da eventuali quote straordinarie, deliberate dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
  • da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

2. Le quote associative sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che per qualsiasi causa cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’associazione, salvo diversi obblighi di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 10 – Modificazioni dello statuto

Per le modifiche statutarie, ivi compreso la delibera concernente lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole, espresso di persona o per delega o per corrispondenza, della maggioranza dei soci.

Art. 11 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità individuate con deliberazione dell’assemblea, salva diversa destinazione o procedura imposta dalla legge.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni private, in quanto applicabili, e le norme di attuazione dei regolamenti interni dell’associazione.

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