Statuto della Sodalitas Leibnitiana

Testo dello Statuto

Art. 1 – Denominazione

1. Con la denominazione “Sodalitas Leibnitiana” è costituita in Roma un’associazione senza fini di lucro.

2. L’associazione ha sede legale in Torino, via S. Ottavio 20.

3. Con delibera del consiglio direttivo dell’associazione possono essere istituite diverse sedi operative.

4. L’associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale e persegue finalità culturali e di ricerca. Scopo dell’associazione è promuovere il progresso degli studi di argomento leibniziano e, in quanto vi si collegano, gli studi della storia del pensiero filosofico e scientifico del Rinascimento e dell’età moderna (o della cosiddetta prima modernità).

2. L’associazione si propone di:

  • associare, a livello nazionale ed internazionale, studiose e studiosi leibniziani di lingua italiana;
  • promuovere studi, ricerche e pubblicazioni nel campo degli studi leibniziani, specialmente di lingua italiana; 
  • promuovere la collaborazione internazionale tra le associazioni di studi leibniziani;
  • promuovere la partecipazione italiana alle iniziative nazionali e internazionali in questo campo.

3. Concorrono inoltre alla realizzazione dello scopo sociale:

  • la promozione e organizzazione di congressi e convegni;
  • l’organizzazione di ricerche, seminari e corsi di studio;
  • la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari periodici, informatici o cartacei;
  • l’organizzazione di siti web e altri strumenti elettronici di comunicazione e collaborazione nel campo d’interessi dell’associazione;
  • l’organizzazione di propri seminari annuali su temi indicati dall’assemblea sociale.

4. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni od organizzazioni, pubbliche e private, aventi finalità analoghe o complementari.

Art. 3 – Socie e soci

1. Possono far parte dell’associazione persone fisiche che si riconoscono nelle finalità dell’associazione e che a titolo professionale o di interesse personale coltivino gli studi leibniziani, o che comunque intendano apportare il loro contributo all’associazione. Per essere ammessi all’associazione è necessaria la presentazione da parte di due persone socie; la domanda di iscrizione è poi sottoposta al consiglio direttivo, che delibera in merito.

2. Al momento dell’ammissione è richiesto il versamento della quota d’iscrizione per il primo anno e, per gli anni successivi, la quota associativa annuale, stabilite dall’assemblea. Il mancato versamento della quota annuale determina l’esclusione dal voto.

Il mancato versamento della quota per tre anni consecutivi determina la decadenza dalla associazione.

3. Socie e soci si distinguono in quattro categorie:

  • persone socie ordinarie;
  • persone socie fondatrici;
  • persone socie onorarie;
  • persone socie sostenitrici.

4. Sono persone socie fondatrici sia coloro che hanno firmato l’atto costitutivo dell’associazione sia coloro che hanno partecipato alla prima assemblea dell’associazione.

5. Sono persone socie onorarie coloro di cui l’associazione riconosca, con le medesime modalità previste per l’adesione, la particolare rilevanza del concorso e dei servizi portati alla realizzazione e allo sviluppo dei fini e degli atti dell’associazione. La loro iscrizione è gratuita e non possono ricoprire cariche sociali.

6. Sono sostenitrici le persone socie che versino una quota annuale pari o superiore a un multiplo di quella ordinaria, in misura stabilita dall’assemblea.

7. Socie e soci hanno diritto all’informazione sulle attività dell’associazione e di partecipare all’assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea sociale;
  • la/il presidente;
  • il consiglio direttivo;
  • la/il tesoriera/e.

2. Le cariche dell’associazione sono elettive e gratuite.

Art. 5 – Assemblea sociale

1. L’assemblea è costituita da:

  • le persone socie fondatrici, sostenitrici e ordinarie in regola col pagamento della quota di iscrizione e, successivamente, della quota annuale di associazione;
  • le persone socie onorarie.

2. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dalla/dal presidente, con l’ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo, mediante avviso inviato alle persone socie almeno venti giorni prima dell’adunanza, senza formalità e anche per posta elettronica.

3. L’assemblea può riunirsi in presenza, a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, o in modalità ibrida tra le due. La partecipazione a distanza è assicurata mediante piattaforme telematiche che consentano la comunicazione audio-video e il voto in via elettronica, stabilite nella convocazione della riunione. Nel caso di riunioni in modalità ibrida è assicurata la parità tra partecipanti in presenza e a distanza, anche integrando ulteriori piattaforme. La partecipazione al voto in via elettronica attesta sufficientemente la partecipazione alla riunione.

4. L’assemblea:

  • discute le linee generali e di ricerca dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del consiglio direttivo;
  • elegge presidente e consiglio direttivo;
  • delibera le modifiche dello statuto;
  • delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
  • stabilisce annualmente la quota d’iscrizione e la quota associativa annuale per le diverse categorie di persone socie, su proposta del consiglio direttivo.

5. L’assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, un collegio delle revisore e dei revisori dei conti, che provveda al controllo della gestione contabile ed esprima il suo parere sul bilancio e sul rendiconto, comunicandolo all’assemblea.

6. Se non diversamente stabilito le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e scrutinio palese.

7. È ammesso il voto per delega. Ogni persona socia non può portare più di tre deleghe.

8. È ammesso il voto per corrispondenza, anche elettronica, su decisione del consiglio direttivo. In tal caso a ciascuna persona socia avente diritto di partecipazione all’assemblea è inviata, unitamente all’ordine del giorno, una precisa relazione degli argomenti insieme con i quesiti relativi; nel computo dei voti si terrà conto delle dichiarazioni di voto espresse per corrispondenza su ciascun argomento.

9. L’assemblea si riunisce in via straordinaria quando l’interesse dell’associazione lo esige, su iniziativa del consiglio direttivo o su domanda scritta di almeno un terzo delle persone socie.

Art. 6 – Presidente

1. L’assemblea elegge con maggioranza semplice la/il presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, se consecutivamente, una sola volta.

2. La/il presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell’associazione e ne coordina l’attività; 
  • convoca il consiglio direttivo e l’assemblea sociale e ne assume la presidenza durante le riunioni; 
  • redige la relazione annuale sull’attività dell’associazione.

3. Il/la presidente nomina annualmente all’interno del consiglio direttivo una/un vice-presidente cui spetta, in caso di sua assenza, la rappresentanza legale dell’associazione, e la cui firma attesta di per sè l’assenza o l’impedimento della/del presidente.

4. Il consiglio direttivo può anche proporre all’assemblea l’elezione di una persona socia a presidente onoraria/o, con funzioni di rappresentanza dell’associazione. La sua partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo è senza diritto di voto.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo dell’associazione è composto dal/la presidente e da quattro o sei consigliere e consiglieri eletti dall’assemblea per un triennio tra le persone socie di ogni categoria, iscritte da almeno un anno. Il mandato è ripetibile, se consecutivamente, una sola volta. Nel caso vengano a mancare, per dimissioni o per altra ragione, un numero qualsiasi di consigliere o consiglieri, subentrano nell’ordine le prime persone socie non elette, in mancanza delle quali il consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione tra le persone socie, per il completamento del mandato elettivo.

2. Al consiglio direttivo compete la gestione dell’associazione e la realizzazione dei suoi scopi secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea.

Il consiglio:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione per il funzionamento dell’associazione;
  • predispone il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone quindi all’approvazione dell’assemblea;
  • delibera in merito all’ammissione alla associazione e alla decadenza delle persone socie.

3. Il consiglio direttivo può svolgere le proprie riunioni in forma telematica, anche dotandosi di un apposito regolamento.

4. Il consiglio direttivo può nominare al proprio interno una/un segretaria/o; può attribuire incarichi specifici a persone socie che rispondono in merito al consiglio stesso.

5. Al consiglio direttivo spetta di nominare la/il tesoriere/a, che può partecipare, su invito del/la presidente, alle riunioni del consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 8 – Cessazione

1. La qualità di persona socia ordinaria, onoraria, sostenitrice, si perde per dimissioni, decadenza od esclusione.

2. La qualità di persona socia fondatrice permane in quanto titolo d’onore, pur cessando in caso di dimissioni, decadenza o esclusione ogni suo diritto.

3. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.

4. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti, ovvero per morosità. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.

5. L’esclusione è deliberata dall’assemblea sociale, a maggioranza assoluta, nei casi di comportamento contrario alle finalità e scopi dell’associazione o di grave danno morale o materiale arrecato all’associazione. La delibera di esclusione non è appellabile.

6. La cessazione comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 – Patrimonio ed entrate

1. Le entrate dell’associazione derivano:

  • dalla quota associativa di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea e valida per il primo anno;
  • dalle quote associative ordinarie da stabilirsi annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo;
  • da eventuali quote straordinarie, deliberate dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari delle persone socie;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
  • da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di persone socie.
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

2. Le quote associative sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione all’associazione. In caso di dimissione o di cessazione per qualsiasi causa si è tenuti al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’associazione, salvo diversi obblighi di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 10 – Modificazioni dello Statuto

Per le modifiche statutarie, ivi compreso la delibera concernente lo scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole, espresso di persona o per delega o per corrispondenza della maggioranza delle persone socie aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Art. 11 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità individuate con deliberazione dell’assemblea, salva diversa destinazione o procedura imposta dalla legge.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni private, in quanto applicabili, e le norme di attuazione dei regolamenti interni dell’associazione.

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